Statuto

Approvato in data 13/11/2021 con delibera assembleare, atto redatto dal notaio Magno. Registrato a Messina il 23/11/2021 AL N. 19200 SERIE IT


TITOLO  I – COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE DELLA SOCIETA’

Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio alla normativa vigente in materia è costituita in Castanea la “SOCIETA’ OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI CASTANEA”, avente per simbolo “DUE MANI CHE SI STRINGONO”.

Essa è l’edizione più aggiornata di quella costituitasi nell’anno 1895 e ricostituitasi il 19 febbraio 1950, con atto notarile, in Notaio Rosario Picciotto, Rep. N. 4810.

La Società acquista personalità giuridica ed è regolata dalla legge 15 aprile 1886 N. 3818, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

La Società che non ha alcun fine di speculazione e di lucro, opera unicamente a favore dei propri soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa.

La Società ha per scopo la solidarietà di mutuo soccorso in tutte le forme e modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto e nel rispetto dei principi della mutualità, dello sviluppo della personalità umana e della tutela sociale per i diritti e per l’organizzazione dell’auto-aiuto tra i cittadini.

La SMS ha lo scopo di erogare ai suoi associati servizi di natura assistenziale, nei limiti e con le modalità stabilite dagli organi sociali, essendo peraltro centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e non commerciale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica ed opera per fini solidaristici e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi generali.

La Società si propone:

  1. promuovere ed organizzare forme di attività di assistenza a sostegno delle persone svantaggiate, Soci e no, ed a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati;
  2. erogare premi di natalità, sussidi funerari, istituire una sezione speciale per piccoli prestiti ai Soci, previa realizzazione di un regolamento da sottoporre all’Assemblea dei Soci per la sua approvazione;
  3. ottenere, mediante accordi e/o convenzioni, facilitazioni e sconti per l’assistenza farmaceutica, termale, climatica per i propri Soci e familiari;
  4. organizzare, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, tutte le iniziative atte ad elevare il benessere sociale, culturale e fisico dei soci e dei loro familiari (attività culturali – cineteca – spettacoli – discoteca – biblioteca – borse di studio – corsi professionali – gite – soggiorni turistici – campeggi – attività sportive, ecc.)
  5. diffondere il rafforzamento dei principi della mutualità ed i legami di solidarietà fra i soci nonché fra questi ultimi ed altri cittadini che si trovano in stato di bisogno o emarginazione, attraverso l’organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualunque titolo partecipano alle attività della Società, anche al fine di riscoprire la vocazione agricola del territorio attraverso seminari o similari e far conoscere nuovi metodi ed il mercato delle nuove colture biologiche, nonché di promuovere il turismo rurale;

Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra del presente articolo, potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi con il presente Statuto.

In particolare, sarà possibile:

  1. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici e privati;
  2. stabilire rapporti con organismi mutualistici e/o con enti del terzo settore sia a livello locale, regionale nazionale o internazionale;
  3. aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative, Società ed enti pubblici e privati, ed in genere a tutte le iniziative operanti in tutto il settore mutualistico, purché in coerenza con quanto previsto dalla Legge 3818/1886 e dal dlgs. 117/2017; ed essere essa stessa socia di altre società di mutuo soccorso, affidando loro – con decisione dell’assemblea – l’esplicazione di determinati servizi;
  4. effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali di cui all’oggetto sociale;
  5. compiere operazioni di investimento del patrimonio, ivi compresa l’assunzione di partecipazioni in altre società che non si pongano in contrasto con l’attività costituente l’oggetto sociale.

I rapporti mutualistici con i soci ed i loro familiari, nonché con altre società di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell’articolo 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito enti mutualistici), sono disciplinati da apposito Regolamento, da approvare in sede assembleare, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalità di erogazione delle prestazioni da parte della Mutua, così come del versamento dei contributi

Art. 3

La Sede legale della Società è a MESSINA – Villaggio CASTANEA DELLE FURIE, PIAZZA SS. ROSARIO N° 10.


TITOLO  II – NORME DI AMMISSIONE DEI SOCI

Art. 4

Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne facciano richiesta, che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno d’età e non abbiano subito condanne che a giudizio del Consiglio non ledano il prestigio della Società. L’ammissione a socio è condizionata al versamento della quota di adesione alla Società ed è deliberata dal consiglio direttivo su domanda degli interessati.

Art. 5

Nella domanda d’ammissione alla Società, su apposito modulo fornito dalla Segreteria Sociale, il richiedente dovrà fornire le indicazioni necessarie atte a stabilirne l’identità, indicare la residenza e l’attività professionale, nonché a badare a versare la quota d’iscrizione vigente al momento della richiesta. La domanda sarà esposta all’Albo Sociale per 8 (otto) giorni. Nelle more è consentita la frequenza nella Sede Sociale. Trascorso tale periodo, senza che siano emerse contestazioni, la domanda passerà all’approvazione del Consiglio, il quale deciderà alla prima riunione utile. Se la domanda fosse respinta, l’aspirante Socio potrebbe rivolgere l’istanza di iscrizione all’Assemblea, nella prima riunione utile.

Art. 6

La domanda d’ammissione del Socio costituisce accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle altre deliberazioni degli Organi Sociali.

Art.7

Possono inoltre essere soci enti quali Fondi sanitari integrativi, Casse assistenziali, Società di Mutuo Soccorso, di seguito definiti “enti mutualistici”.

I soci si impegnano alle contribuzioni necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all’osservanza dei regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi sociali.

I soci si suddividono tre categorie: soci ordinari, soci onorari e enti mutualistici.

Art. 8

La Società ha 3 categorie di Soci: ONORARI, MUTUALISTI ed EFFETTIVI.

Possono essere soci ONORARI, ai sensi dell’articolo 3, ultimo comma, della legge 3818/1886, e successive modificazioni, coloro che, persone fisiche e giuridiche, nonché enti pubblici e privati, non abbiano i requisiti legali e statutari per diventare soci ordinari e intendano sostenere l’attività della Società attraverso contributi di varia natura. Non è consentita l’emissione di strumenti finanziari a favore dei soci onorari.

I soci onorari possono intervenire all’Assemblea senza diritto di voto e, in considerazione dei contributi offerti, possono essere rappresentati da soci ordinari in seno al Consiglio di Amministrazione, in misura comunque non superiore ad un terzo del totale degli amministratori.

Possono essere Soci ONORARI anche coloro che, per nobili fatti e meriti singoli, hanno reso alla Nazione, al Villaggio e/o ai loro abitanti, in qualsiasi settore di attività, un gran servigio di pubblica utilità. Sono ammessi dall’Assemblea dei Soci su proposta del Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Le votazioni avverranno a scrutinio palese e dovranno riportare la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti presenti.

Possono essere soci MUTUALISTI gli enti, quali Fondi sanitari integrativi, Casse assistenziali, Società di Mutuo Soccorso, che stipulano convenzioni per coperture assistenziali collettive riservate ai propri iscritti, soci, in forma diretta o indiretta, in applicazione del principio della mutualità mediata.

Soci EFFETTIVI possono essere tutti quelli che, compiuto il 18° (diciottesimo) anno d’età, facciano domanda d’appartenenza alla Società.

Sono ammessi dal Consiglio Direttivo.


TITOLO  III – DIRITTI  E  DOVERI

Art. 9

Tutti i Soci della Società, iscritti da almeno 3 (tre) mesi, hanno diritto di voto.

Art. 10

La qualità di Socio, purché in regola con il pagamento della quota associativa, dà diritto, inoltre, alla partecipazione a tutte le attività previste dall’art. 2 (scopi sociali) non appena le stesse siano realizzate, con le norme e le misure stabilite dal Consiglio Direttivo e con il supporto d’ eventuali regolamenti interni.

Art. 11

Ogni Socio ha il diritto di esaminare, in Sede, previa richiesta scritta e motivata, i registri contabili delle Società.

Art. 12

Ogni Socio oltre i succitati diritti ha il dovere di:

  1. Attenersi alle disposizioni del presente Statuto Sociale;
  1. Rispettare la personalità, il decoro e la dignità d’ogni socio, rispettare la Sede Sociale e tutti i beni del Sodalizio;
  2. Pagare la quota d’associazione ed ogni eventuale contributo ordinario e straordinario deliberato dall’Assemblea entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo;
  3. Osservare le disposizioni, i regolamenti e le deliberazioni degli Organi Direttivi;
  4. Cooperare con gli Organi Direttivi della Società per mantenere nella migliore efficienza possibile la Sede Sociale ed ogni cosa in essa esistente, nonché adoperarsi con impegno e lealtà per l’affermazione materiale e morale della Società nel contesto civile.

Si impegna altresì a:

  1. Partecipare a tutte le adunanze dell’Assemblea e ad ogni manifestazione ufficiale nella quale è impegnata la Società, salvo oggettivo impedimento;
  2. Partecipare alle adunanze funebri rese ai Soci defunti;
  3. Partecipare alle votazioni che si svolgono per il rinnovo delle cariche sociali.

TITOLO  IV – RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 13

Il socio può recedere dalla Società. Egli deve darne comunicazione con raccomandata A.R.al Consiglio direttivo della Società.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altro mezzo idoneo.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici dei soci ordinari, salva diversa e motivata delibera del consiglio direttivo, il recesso decorre dalla data prevista per la cessazione delle prestazioni previste dallo stesso.

Il socio non ha diritto alla restituzione delle quote di adesione e di servizio.

Art. 14

Il Consiglio direttivo può deliberare l’esclusione del socio nei seguenti casi:

  1. condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi;
  2. inosservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  3. cambio di destinazione dei fondi sociali o appropriazione indebita degli stessi, salvo le maggiori responsabilità penali, per coloro che sono incaricati della relativa gestione.
  1. morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione e associative, di contributi, etc.;
  2. comportamenti del socio dannosi in genere per la Società, quali morali e materiali ed il suo funzionamento;
  3. simulazione del verificarsi delle condizioni idonee ad ottenere le prestazioni mutualistiche della Società.

Il socio non ha diritto alla restituzione delle quote di adesione e di servizio.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all’articolo 48.

L’esclusione ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento del consiglio direttivo, trasmessa all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15

In caso di infrazioni alle norme statutarie, ai Regolamenti o alle altre deliberazioni degli Organi Sociali, il Consiglio Direttivo adotterà i seguenti provvedimenti disciplinari: AMMONIZIONE – DIFFIDA – SOSPENSIONE – RADIAZIONE

Art. 16

L’Ammonizione, comminata per lievissime mancanze, comporta un richiamo orale o per iscritto da parte del Presidente e, in ogni caso, non dovrà mai essere riportato nel registro dei Soci.

Art. 17

La Diffida sarà comminata per lievi mancanze e sebbene sarà iscritta sul curriculum personale non comporterà ulteriori conseguenze al diffidato. Ad ogni Socio non possono essere comminate più di 2 (due) diffide.

Art. 18

La Sospensione è inflitta per gravi mancanze od alla terza diffida, non pregiudica l’anzianità ed implica la decadenza da ogni diritto, l’ingresso alla Sede e la partecipazione a qualsiasi attività sociale, pur permanendo l’obbligo di corrispondere i pagamenti della quota associativa ordinaria e straordinaria per il periodo in questione. La sospensione inflitta dovrà essere compresa tra un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 30 (trenta) giorni.


TITOLO  V – ORGANI SOCIALI

Art. 19

Gli Organi della Società sono:

  1. Assemblea dei Soci;
  2. Consiglio Direttivo;
  3. Presidente;
  4. Organo di controllo
  5. Collegio dei probiviri.
Art. 20

Tutte le Cariche Sociali di cui all’art. 23 ai punti 1), 2) e 3) non sono retribuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 21

L’Assemblea è il massimo organo della Società, vi partecipano tutti i Soci con diritto di voto. L’Assemblea delibera su tutte le materie non espressamente di competenza del Consiglio Direttivo.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi all’Albo Sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. I Soci non possono farsi rappresentare.

Art. 22

L’Assemblea è convocata in seduta Ordinaria entro i primi 4 (quattro) mesi dell’anno, per deliberare su ogni e qualsiasi argomento attinente all’organizzazione e l’indirizzo della Società, e per l’approvazione del Bilancio Consuntivo Economico dell’anno precedente. Una seconda riunione d’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del 1° (primo) semestre d’ogni anno.

Entrambi le riunioni saranno correlate da una relazione semestrale del Presidente.

Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere prese esclusivamente sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno della convocazione.

Un gruppo che rappresenti almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto può chiedere, presentando regolare istanza al Presidente, l’inserimento di argomenti di discussione nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea.

Art. 23

Microsoft Word – Statuto Sociale approvati emendamenti in assemblea ord. del 24 ottobre

Spetta all’Assemblea ordinaria di:

a) eleggere il Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero dei componenti ed il presidente;

  1. nominare l’Organo di controllo, se ricorrono i presupposti di legge di cui all’articolo 30 del
  2. d.lgs. 117/2017;
  3. approvare i regolamenti interni, compreso quello sulla nomina e sul funzionamento della Commissione elettorale che saranno sottoposti all’assemblea per la ratifica;
  4. deliberare il compenso e i rimborsi eventualmente dovuti componenti dell’Organo di controllo, nei limiti di cui all’art. 8, comma 3 lett. a) del d.lgs. 117/2017;
  5. approvare il bilancio di esercizio ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 117/2017;
  6. approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all’articolo 14 del d.lgs 117/2017
  7. deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o su altre proposte presentate dal Consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al Consiglio almeno 90 giorni prima dell’Assemblea.
Art. 24

Qualora lo richiedano almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1⁄4 (25%) dei Soci iscritti, di cui almeno il 60% dei firmatari devono necessariamente presenziare l’Assemblea, è convocata l’Assemblea della Società in seduta Straordinaria. La richiesta, motivata, deve essere presentata per iscritto ed indirizzata al Presidente, che, sentito il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dovrà rispondere alla richiesta, stabilendo, se è il caso, la data di convocazione dell’Assemblea.

L’ Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, con almeno il 25% (venticinque per cento) dei Soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti a scrutinio palese.

Art. 25

L’Assemblea dei Soci, di norma è considerata Straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto, sullo scioglimento della Società, nominandone i liquidatori o su ogni altra materia attribuitale dalla legge.

Art. 26

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed avrà l’assistenza del Segretario. Il Presidente nomina 3 (tre) scrutatori, anche fra i Consiglieri, constata la validità dell’Assemblea, dirige la discussione, pone ai voti i punti all’Ordine del Giorno, controlla con gli scrutatori le votazioni e ne comunica l’esito ai presenti, dichiara aperti, sospende, rinvia e chiude i lavori dell’Assemblea.

Art. 27

In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto. Nel caso in cui la prima riunione vada deserta, l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, indetta con lo stesso avviso della prima, e deve tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo. In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, quella Straordinaria è regolarmente costituita con almeno la presenza del 25% (venticinque per cento) dei Soci iscritti.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci in regola con i pagamenti secondo il principio del voto singolo.

Le delibere sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, salvo che per lo scioglimento della Società per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci.

Art. 28

Ad ogni Assemblea dei Soci sarà redatto un verbale, che sarà trascritto, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione della Riunione, nell’apposito registro nella bacheca nella sede sociale e quando possibile sul sito internet e sarà a disposizione dei Soci per eventuali osservazioni, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione dello stesso.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 29

Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Assemblea, ne attua i programmi e le direttive ed ha il controllo della gestione amministrativa – contabile della Società e ne risponde all’Assemblea.

Art. 30

Il Consiglio Direttivo della Società può essere composto da numero minimo di 4 consiglieri ad un numero massimo di 10 consiglieri più il presidente.

Art. 31

I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. L’insediamento del Consiglio avverrà entro 20 (venti) giorni dalla sua elezione.

Nel caso di dimissioni, revoca o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio sarà integrato, secondo le norme civilistiche in materia di sostituzione degli amministratori, dai Soci che seguono nella graduatoria della votazione effettuata

dall’Assemblea. In caso di parità di voti sarà nominato il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione. Nel caso di una ulteriore parità verrà nominato il Socio più anziano d’età. Se più della metà dei Consiglieri rassegnano le dimissioni contemporaneamente, l’Assemblea sarà convocata dal Presidente per indire nuove elezioni del Consiglio,

Art. 32

Il Consiglio Direttivo sarà convocato ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno, oppure per richiesta di metà dei Consiglieri ed in ogni modo almeno 8 (otto) volte l’anno.

L’avviso di convocazione, emesso dal Presidente, deve contenere gli oggetti posti all’Ordine del Giorno e deve essere portato a conoscenza, salvo che per motivi urgenti, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata, tramite affissione alla bacheca sociale.

Art. 33

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, ha prevalenza quello del Presidente.

Art. 34

Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, approvato e sottoscritto un verbale che dovrà essere trascritto nell’apposito registro entro 30 (trenta) giorni dalla sua stesura.

Art. 35

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà deliberative che non sono espressamente riservate all’Assemblea dei Soci.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, pertanto, spetta ad esso:

  1. Curare ogni deliberazione di massima relativa all’Amministrazione Sociale e la sua esecuzione;
  2. L’esame e l’approvazione preliminare del Bilancio consuntivo dell’anno in corso.
  3. Lo studio e l’ordinamento delle norme e delle attività che implicano modifiche allo Statuto o che prevedono nuove incombenze da parte della Società e dei suoi Organi, da sottoporre a discussione ed approvazione dell’Assemblea;
  4. Fissare l’autonomia di spesa nell’ambito dell’ordinaria amministrazione. Tale importo oggi è fissato in € 5.000,00 (cinquemila/00);
  5. La esclusione dei Soci nei casi previsti;
  1. La determinazione delle quote sociali annue e degli eventuali contributi a carico dei Soci;
  2. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della Società.
  3. Compilare i regolamenti interni;
  4. Nominare i responsabili delle Commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita della Società;
  5. L’adesione a Federazioni, Unioni, Comitati e/o Consorzi.

Il Consiglio direttivo può affidare specifici incarichi a singoli amministratori e/o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non sono comunque delegabili la redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione, nonché la compilazione dei regolamenti e la programmazione delle prestazioni mutualistiche.

L’amministratore e/o il comitato esecutivo delegati relazionano periodicamente, al Consiglio direttivo e comunque non meno di due volte l’anno, sull’esercizio dei poteri delegati1.

Art. 36

Per dare la sfiducia al Consiglio direttivo è necessario che sia convocata l’Assemblea a seguito di una petizione firmata da non meno dei 2/3 (due terzi) dei Soci effettivi in regola con i pagamenti, nella quale sia chiaramente specificata la motivazione della sfiducia. Perché l’Assemblea sia valida è necessaria la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci (firmatari) e perché la sfiducia sia accordata è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto.

Art. 37

Il Presidente è la massima carica della Società ed ha la rappresentanza legale della stessa nei confronti di terzi ed in giudizio.

Oltre alle attribuzioni predette è anche di sua competenza:

  • Indire le riunioni del Consiglio Direttivo e formularne l’Ordine del Giorno;
  • Curare l’esecuzione dei deliberati sia dell’Assemblea sia del Consiglio Direttivo;
  • Presiedere, dirigere e moderare tutte le adunanze;
  • Preparare la relazione semestrale ed annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • Presiedere le Commissioni che verranno nominate per qualsiasi scopo, garantendo che le decisioni siano sempre conformi al mandato ricevuto;
  • Stipulare gli atti ed i contratti inerenti all’attività sociale.
Art. 38

Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni così come il Consiglio e può essere rieletto a fine mandato.

Art. 39

Il Presidente uscente per fine mandato resta in carica assieme all’Ufficio di Presidenza per l’ordinaria amministrazione, fino al passaggio delle consegne al Presidente subentrante che dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data delle elezioni.

In caso di dimissioni del presidente, decesso o che sia approvata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, il vicepresidente entro 60 giorni dovrà indire nuove elezioni, per eleggere il nuovo presidente.

Per sfiduciare il presidente è necessario che sia convocata l’assemblea dei soci a seguito di una petizione firmata da non meno del 50% dei soci effettivi, in regola con i pagamenti, con specifica motivazione della sfiducia;

Che nell’assemblea predetta siano presenti i soci firmatari e che i voti di sfiducia siano non meno del 70% dei firmatari.

Art. 40

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 30 del d.lgs 117/2017, la Società procede alla nomina dell’Organo di controllo anche in forma monocratica. L’Organo di controllo, rinnovabile, dura in carica tre anni e scade alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Non possono essere nominati alla carica di componenti dell’Organo di controllo, e se nominati decadono dall’ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2399 c.c.

In caso di morte, di decadenza o rinunzia, l’Assemblea dei soci procederà alla nomina di un nuovo Organo di controllo, qualora sia in forma monocratica.

L’Organo di controllo deve vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L’Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in materia. Relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, sul carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 2, sulla destinazione del patrimonio e l’assenza dello scopo di lucro.

Inoltre, tale organo attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida previste dall’art. 14 del d.lgs. 117/2017, qualora ne sussistano i presupposti di legge.

L’Organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci e alle adunanze del Consiglio direttivo. Delle riunioni dell’Organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 41

Qualsiasi controversia possa insorgere tra la Società ed i Soci e loro eredi, relativa all’interpretazione e/o esecuzione degli articoli dello Statuto Sociale e di eventuali Regolamenti Interni, potrà essere risolta con l’ausilio del Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno 10 anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per quattro anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norm statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci. Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

Per qualsiasi controversia, che per legge non potrà essere decisa dal Collegio dei probiviri, il Foro competente è quello di Messina.

TITOLO  VI – ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 42

L’elezione dei componenti il Consiglio direttivo e del Presidente è disciplinata da un Regolamento approvato dall’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 26, che stabilisce le modalità di elezione di selezione delle candidature in base a requisiti che possono meglio specificare quelli statutari, di presentazione delle liste e le regole di funzionamento della Commissione elettorale2.

TITOLO  VII – PATRIMONIO SOCIALE

Art. 43

Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e/o liberalità che dovessero pervenire alla Società per il miglior conseguimento egli scopi sociali, e dagli avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, Patrimonio della Società tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione e/o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste.

Una parte del Patrimonio, stabilita dal Consiglio Direttivo, resterà nella Cassa della Società per far fronte alle spese di amministrazione.

Art. 44

Le quote sociali, da versarsi in un’unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, sono fissate dal Consiglio Direttivo della Società e devono essere ratificate dell’Assemblea dei Soci nella Prima riunione utile.

Nel caso di mancata ratifica saranno ripristinate le quote vigenti in precedenza. Art. 45

L’esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio Consuntivo da presentare

all’Assemblea dei Soci. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio.

La bozza di Bilancio deve essere tenuta presso la Sede della Società a disposizione dei Soci che volessero consultarla e/o ne volessero chiedere copia nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea e nei 15 (quindici) giorni dopo.

TITOLO  VIII – ORGANI SOCIALI

Art. 46

La Bandiera della Società seguirà il feretro di tutti i Soci. La Bandiera non potrà uscire in altri casi dalla Sede Sociale se non su apposita deliberazione del Consiglio Direttivo.

TITOLO IX – SOLENNITA’ RELIGIOSE

Art. 47

La Società commemorerà ogni anno i propri defunti.

I Soci saranno informati delle relative funzioni ed iniziative mediante avviso nella bacheca sociale

TITOLO X – MODIFICHE STATUTARIE e SCIOGLIMENTO

Art. 48

Le modifiche allo Statuto Sociale dovranno essere approvate tramite Assemblea Straordinaria

Art. 49

Nel caso di scioglimento della Società, deliberato dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta Straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci regolarmente iscritti, il patrimonio sociale sarà devoluto, previo pagamento di tutte le incombenze, con l’obbligo di devolvere il patrimonio residuo ad altre società avente finalità analoghe

In caso di scioglimento della Società saranno nominati dall’Assemblea dei Soci 3 (tre) liquidatori, scelti anche tra i non Soci.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI FINALI E NORMA TRANSITORIA

Art. 50

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le disposizioni in materia di enti del terzo settore di cui al d.lgs 117/2017 in quanto compatibili con la disciplina delle SMS e, in mancanza e per gli aspetti non disciplinati, le norme del codice civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti le società cooperative secondo il modello di società a responsabilità limitata

Art. 51

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società può essere disciplinato da uno o più Regolamenti interni, redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci.

Art. 52

Il presente Statuto entrerà in vigore dal 13/11/2021 e saranno abrogati tutti gli Statuti precedentemente elaborati ed approvati, nonché ogni Regolamento interno che contenga disposizioni contrarie.

Le norme per l’elezione degli Organi Sociali entreranno in vigore alla data di scadenza naturale di quelli attualmente in carica