Regolamento

Il presente regolamento interno è composto da più regolamenti

CAPITOLO I – Organi Sociali

L’ufficio di presidenza è composto: dal presidente, vicepresidente, segretario e cassiere. Il presidente assume le funzioni previsti dallo statuto e dai regolamenti interni.
Il vicepresidente, esercita le funzioni del presidente in caso di assenza ed impedimento dello stesso;

Il segretario provvede alla redazione degli avvisi di convocazione sia del consiglio direttivo che dell’assemblea, nonché alla redazione dei relativi verbali; espleta la corrispondenza e custodisce ed ordina l’archivio con relativi registri sociali; rilascia previa autorizzazione firmata dal presidente copia di deliberazioni, di documenti e di certificati; appronta il registro della firma in occasione di ogni manifestazione ufficiale.

Le funzioni del cassiere sono previste dal regolamento per la gestione del servizio di cassa interna.
Le deleghe, con delibera del consiglio direttivo, vengono assegnate ai consiglieri in

funzione delle attività del sodalizio.
I soci saranno informati tramite la bacheca sociale posta all’interno della sede, e i mezzi informatici che la tecnologia oggi consente.

CAPITOLO II – Regolamento ELEZIONI

  1. La composizione della lista sulla scheda elettorale dovrà essere compilata per ordine alfabetico.
  2. Il socio che intende candidarsi alle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dovrà dichiarare non oltre (30) trenta gg dalla data fissata per le elezioni, la propria disponibilità ad assumere ruoli di responsabilità, su un apposito modulo prestampato, disposto dal C.D.
  3. Tutte le cariche per l’amministrazione di questo sodalizio sono a titolo gratuito.

Può essere eletto Presidente:

  • Chi è Socio da almeno 1 (uno) anno;
  • Chi è in regola con i pagamenti;
  • Chi non ha subito punizioni nel triennio precedente alle elezioni;
  • Chi ne faccia richiesta all’Ufficio di Presidenza almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per le elezioni.
  • Il presidente viene eletto dai soci aventi diritto al voto

Le elezioni si terranno ogni 4 (quattro) anni entro 20 (venti) giorni dalla naturale scadenza del mandato. La data delle elezioni sarà fissata dall’Ufficio di Presidenza 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della competizione elettorale. L’Ufficio di Presidenza comunicherà ai Soci i nomi dei candidati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni e provvederà alla preparazione delle schede elettorali che saranno di tipo unico e di identico colore e si potrà dare una sola preferenza.

Il Presidente sarà eletto dai Soci in una unica tornata, con votazione segreta. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, si procederà al ballottaggio che si terrà a distanza di 7 (sette) giorni e sarà eletto chi riporterà il maggior numero di preferenze.

Sono eleggibili a Consiglieri , i Soci Effettivi:

In regola con i pagamenti mensili

Che non abbiano subito provvedimenti di sospensione nel triennio precedente alle elezioni;

Che abbia diritto al voto;

Che inoltrino richiesta all’Ufficio di Presidenza almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le elezioni devono effettuarsi ogni 4 (quattro) anni insieme a quella del Presidente e ne sarà data comunicazione ai Soci, da parte dell’Ufficio di Presidenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della competizione elettorale. Saranno comunicati ai Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni, i nominativi dei candidati, e tale elenco sarà inserito nella stessa scheda elettorale del Presidente e si potranno dare un massimo di 3 (tre) preferenze.

Le elezioni si effettuano con il sistema maggioritario, saranno nominati Consiglieri i primi 6 (sei), dall’elenco dei soci candidati a consiglieri, che avranno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti verrà nominato Consigliere il più anziano d’iscrizione.

Se durante il mandato elettorale viene a mancare, per sfiducia, dimissioni o altro motivo, uno degli Organi eleggibili della Società, Presidente o Consiglio Direttivo, si provvederà ad indire nuove elezioni per la nomina di entrambi gli Organi.

SEGGIO ELETTORALE

  1. Il Seggio Elettorale è nominato dal Presidente della Società almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni. È composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da un Segretario e da due Scrutatori. Eventuali controversie di natura elettorale, non previste dal presente Statuto, sono devolute all’insindacabile giudizio dei Membri del Seggio Elettorale.
  2. I documenti ed il materiale inerente alle elezioni saranno consegnati dal Segretario Sociale al Presidente del Seggio Elettorale prima dell’apertura dello stesso. Alla fine dei lavori elettorali, tutti i documenti saranno sigillati dai Membri del Seggio e consegnati al Segretario Sociale, che provvederà alla loro archiviazione.
  3. Il Presidente del Seggio, a scrutinio ultimato, compilerà il verbale, da inserire nel libro dei verbali sociali, e 2 (due) copie conformi dello stesso da affiggere all’Albo, che recheranno i nominativi ed il numero dei voti riportati da ogni candidato e la firma di tutti i Componenti del Seggio.
  4. I documenti elettorali possono essere controllati solo nel caso di contestazioni, alla presenza dei Membri del Seggio e dell’Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata scritta e firmata da almeno 40 (quaranta) Soci e presentata non oltre il terzo giorno successivo alle Elezioni.
  5. La comunicazione agli eletti deve essere fatta dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza, se non ci sono contestazioni, entro 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento delle Elezioni.
  6. I nuovi eletti si insedieranno entro 20 (venti) giorni dalle elezioni prestando giuramento davanti la bandiera sociale alla presenza dell’ufficio di presidenza uscente con formula di seguito riportata.
«Giuro di essere fedele alla società operaia di Castanea, di osservarne lo statuto e i regolamenti interni e di impegnarmi con lealtà ogni qualvolta lo necessita a esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo del sodalizio.»

CAPITOLO III – Regolamento comportamentale SOCI

  1. L’accesso alla sede è consentito al socio in regola con i pagamenti ed ai figli dei soci, esclusivamente per la visione di eventi. In occasione di eventi di rilevanza extra sociale, l’accesso è consentito solo ai partecipanti senza limiti di età.
  2. Il socio che durante la permanenza nei locali del sodalizio, usa dei toni di voce che arrecano disturbo alla collettività, sarà richiamato con lettera di diffida e persistendo nell’atteggiamento, sarà sospeso dal C.D.
  3. È vietato a tutti i soci frequentatori del sodalizio indossare abiti succinti tale da ledere il decoro e la dignità della persona.
  4. Il socio che durante la sua permanenza nei locali del sodalizio se, volontariamente, danneggia i vari beni in esso contenuti o opere strutturali, è obbligato a risarcire il danno.
  5. Il socio che nell’utilizzare i servizi igienici si rendesse, volontariamente, responsabile di problemi igienico/sanitari, sarà prima diffidato e al ripetersi di tale azione, subirà una sospensione con provvedimento del C.D.
  6. Il socio che assiste a atti diretti ad offendere ingiustamente l’onore, il prestigio e l’immagine della società, del suo operato nonché dei soci dei consiglieri e del presidente, dovrebbe intervenire affinché impedisca il proseguo di tale attività, segnalando al consiglio il dettaglio del caso.
  7. È da ritenersi nulla qualsiasi proposta avanzata su delega da altri soci durante lo svolgimento di una assemblea o se abbandona anticipatamente la stessa. Per ogni riunione il socio dovrà apporre la propria firma su apposito registro messo a disposizione dalla segreteria ai fini del diritto al voto.
  8. il socio effettivo che si dimette o viene espulso per motivi disciplinari, anche se in regola con i pagamenti, da quella data perderà ogni diritto di contributi versati, nè a qualsiasi quota di fondo sociale o altro indennizzo o il contributo funerario.
  9. Decade il diritto ad ottenere il contributo funerario da parte del coniuge o dagli aventi diritto del socio deceduto, nel caso in cui si rilevi un ritardo nei pagamenti rispetto la data ultima possibile stabilita dallo statuto.
  10. I soci onorari, mutualisti ed effettivi. Durante lo svolgimento delle assemblee, i soci onorari hanno il diritto di parola ma non di voto. Inoltre non potranno ricoprire cariche sociali.
  11. I soci impegnati nella lettura dei quotidiani, in presenza di altri soci che ne vorranno usufruire, dovranno dare la possibilità ai soci che attendono, la lettura degli stessi o in alternativa scomponendo i quotidiani rendendoli così disponibili contemporaneamente a più soci.
  12. Il giuoco del bigliardo è consentito previa prenotazione con l’iscrizione del proprio nominativo o matricola in apposita lavagnetta. I giocatori, se non vi sono altre prenotazioni, potranno usufruire del biliardo senza limiti di tempo. Diversamente potranno svolgere tre partite o massimo 1 h di gioco dal momento della prenotazione di altri giocatori. I giocatori all’inizio della sessione di gioco dovranno indicare l’ora nella stessa lavagnetta. I soci che avranno usufruito di tale attività dovranno contribuire con una quota oraria stabilita, da introdurre in apposita cassetta presente in sala biliardo.
  13. Il gioco carte è consentito senza limiti di tempo giornaliero, previo una quota economica stabilita a giocatore da introdurre in apposita cassetta presente nei locali.
  14. Una istanza di un socio, indirizzata al C.D., dovrà ricevere risposta nei termini stabiliti per legge (30gg). L’impossibilità dovrà essere giustificata all’organo di controllo o organo dei probiviri non oltre cinque giorni dalla scadenza dei termini, con l’impegno di provvedere entro i prossimi cinque giorni a seguire. Il mancato adempimento comporterà una diffida al C.D.
  15. Il periodo di accensione del riscaldamento avverrà secondo le indicazioni di legge e riguarderà solamente le ore pomeridiane per un periodo contingente le condizioni meteo locali del momento. In caso di eventi nelle ore mattutine, possono essere accesi se le condizioni meteo lo richiedessero.
  16. La fruizione della TV sarà possibile per l’intera giornata, badando di non recare disturbo alle attività presenti nei locali limitrofi la sala. Alla richiesta della visione di specifici programmi da più soci in sala, sarà data la preferenza e comunque alla maggioranza dei presenti.
  17. Il socio/a che nell’ambito della propria famiglia si verifica la nascita di un figlio/a o nipote, verrà consegnata una pergamena in occasione della festa del socio.
  18. La bandiera sociale potrà uscire su delibera del consiglio e la sede verrà chiusa fino al rientro della stessa.
  19. La bandiera sociale sarà esposta in occasione di eventi di rilevanza nazionale, regionale e comunale, in occasione delle festività locali e di eventi funebri sociali.
  20. Al socio effettivo che ha maturato 50 anni di anzianità continuativa dal momento della data di iscrizione, per la sua fedeltà al sodalizio sarà consegnata una pergamena e una medaglia, la consegna avverrà ogni anno in occasione della festa sociale.

CAPITOLO IV Provvedimenti disciplinari

  1. Considerato che i rapporti interpersonali tra gli associati si basano su principi fondanti il reciproco rispetto e la buona educazione, non saranno tollerati atteggiamenti tali da far venire meno gli stessi principi, magari accompagnati da bestemmie. Tali comportamenti saranno puniti con provvedimenti emessi dal C.D.
  2. Il socio che deliberatamente offende il Presidente o chi lo rappresenta nell’esercizio delle sue funzioni o in conseguenza di esse sarà combinato un provvedimento disciplinare.
  3. Se tale deliberata offesa viene commessa nei confronti di un componente del C.D., il cd prenderà provvedimenti in conseguenza di essa.
  4. Qualsiasi violenza fisica tra i soci, sarà punita con provvedimento disciplinare da C.D. e riguarderà la sospensione.
  5. La Radiazione è la massima pena inflitta ad un socio, essa comporta la perdita immediata di ogni diritto e la cancellazione dai registri sociali.

6. Il Socio escluso potrà essere riammesso quando siano cessate le cause che determinarono la radiazione o quando siano intervenuti atti di riparazione o

di riabilitazione, perdendo, però, in ogni caso, l’anzianità d’iscrizione precedente al provvedimento disciplinare. Spetta al Consiglio Direttivo la facoltà di riammettere il Socio.

  1. Il Presidente della Società, venuto a conoscenza di una mancanza da parte di un Socio, convoca, entro 7 (sette) giorni, il Consiglio Direttivo con specifico Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, fissa ulteriore riunione per verificare l’eventuale responsabilità del Socio. Di detta ultima riunione dovrà essere data comunicazione al socio ritenuto manchevole al quale saranno contestati gli addebiti mediante raccomandata postale a/r o tramite pec o notificata a mano. Nella stessa comunicazione verrà indicata la data il luogo e l’ora in cui il consiglio si riunirà per la verifica dei fatti. Il manchevole, entro 5 giorni prima di detta riunione, deve produrre al consiglio le proprie giustificazioni indicando eventuali testimoni che saranno ascoltati dal consiglio nella riunione successiva. In caso di mancata risposta del presunto manchevole, 5 giorni prima della riunione il consiglio, con la presenza di almeno 2 soci convocati, scelti per disponibilità, procederà alla valutazione dei fatti. Al termine ella stessa sarà irrorata la sanzione ovvero si archivierà il procedimento perché il fatto non sussiste o per insufficienza di elementi utili alla valutazione
  2. Il Consiglio Direttivo dopo che avrà deciso il provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del Socio inquisito, ne dovrà dare comunicazione all’interessato entro 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata a mano o con A.R./PEC.
  3. Il Socio, venuto a conoscenza del provvedimento, può, in prima istanza, ricorrere per iscritto, entro l’ottavo (8°) giorno dalla notifica del provvedimento, allo stesso Consiglio Direttivo, motivando il proprio ricorso con nuove e supplementari argomentazioni.

10.Il Socio, nel caso in cui il Consiglio Direttivo, rispondendo entro 7 (sette) giorni, dovesse rigettare il ricorso, può ricorrere per iscritto, in ultima istanza, entro 8 (otto) giorni dalla notifica della decisione, al Collegio Arbitrale, il quale entro 60 (sessanta) giorni deciderà definitivamente.

11.Saranno radiati dalla Società i Soci che:

  1. a)  Riportinocondannepenalipassateingiudicato,perdelittinoncolposi;
  2. b)  Si rifiutino di obbedire alle delibere dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  3. c)  Incaricatidiamministrarefondisocialinecambinoladestinazioneoppuresene impossessino indebitamente, salvo le maggiori responsabilità penali.

12.L’esclusione di un Consigliere è devoluta al Consiglio Direttivo che dovrà decidere con la maggioranza speciale dei 2/3 (due terzi) del suo plenum. Per eventuali ricorsi valgono gli artt.18 e 19 del presente Statuto.

13.Gli esclusi a qualsiasi titolo o chi, per qualunque motivo, cessi di far parte della Società, non ha diritto a nessun rimborso dei contributi versati, né a qualsiasi quota dei fondi sociali, né ad altro indennizzo.

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CAPITOLO V

Regolamento CONTRIBUTO Mutuo Soccorso

  1. A seguito della dipartita di un socio, verrà esposto in bacheca un necrologio e pubblicato nel quotidiano Gazzette del Sud alla sezione necrologi e verrà esposta la bandiera sociale a lutto. Durante il rito funebre, la bandiera attraverso il porta bandiera o il collaboratore sociale, verrà portata in chiesa e seguirà il corteo funebre fino alla sede sociale dove si renderà l’ultimo saluto, dopo di ciò la bandiera rientrerà in sede. La sede rimarrà chiusa fino al rientro della bandiera. Le luci esterne l’edificio verranno lasciate accese fino la conclusione dell’evento, le luci esterne verranno accese anche in occasione di eventi funebri che non riguardano un socio, sarà cura del collaboratore sociale adempiere a tale disposizione inoltre verrà consegnata una pergamena in ricordo del socio defunto. Il nome del socio verrà riportato in un elenco dei soci defunti che rimarrà esposto permanentemente in apposito riquadro all’interno del sodalizio. In occasione di decesso di parenti di grado ascendente e discendente, una delegazione del consiglio direttivo, porgerà le condoglianze durante la celebrazione funebre.
  2. Hanno diritto al contributo funerario tutti i coniugi dei Soci effettivi e i figli legittimi. Nel caso della prematura scomparsa del socio e del coniuge, in presenza di figli minori, la quota sarà erogata al tutore legale ed in assenza, il sodalizio istituirà un libretto postale intestato ai minori.
  3. Agli eredi del socio defunto sarà reso un contributo funerario stabilito annualmente dall’Assemblea dei soci in fase di approvazione del bilancio di previsione, al quale gli eredi, potranno rinunciare e destinarlo all’acquisto di beni mobili sui quali verrà apposto una targhetta con il nome del socio defunto.
  4. Il contributo funerario non spetterà al coniuge legalmente o consensualmente separato.
  5. Il contributo funerario sarà corrisposto alla moglie o al marito se viventi e in mancanza di entrambi i coniugi, ai figli legittimi in parti uguali. In assenza di quest’ultimi il contributo rimane al sodalizio
  6. Il socio che dal momento dell’iscrizione non trascorre quattro anni non ha diritto al contributo funerario. CAPITOLO VI
    Regolamento per la gestione del servizio di cassa interna

Art. 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del “servizio di cassa interna”

2. Il servizio di cassa interna ha per oggetto il pagamento di spese economali, da sostenersi in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

3. Il presente regolamento ne disciplina tipologia e limiti di spesa, oltre che le modalità di gestione.

Art. 2 (Definizione e tipologia di spese economali ammissibili)

1. Si indicano come economali quelle spese al cui pagamento si deve provvedere immediatamente, attraverso il servizio di cassa interna, non essendo possibile oppure antieconomico, data anche l’eseguità dell’importo, esperire le procedure di rito, nei limiti oggettivi e/o di importo di seguito specificati. Alle spese economali si ricorre, altresì, nei casi in cui la spesa, per sua natura, debba essere effettuata in contanti o per urgenza. In quest’ultimo caso dovrà essere adeguatamente motivata e autorizzata dal Presidente e da due consiglieri dallo stesso indicati

2. Per le spese non previste in bilancio il limite della singola spesa economale viene fissato in euro 500,00 al netto di Iva, con riferimento ad ognuna categoria di spesa. Di seguito si elencano le tipologie di spese economali ammissibili:

a) spese postali, telegrafiche, spedizioni ferroviarie o postali in contrassegno;

b) spese di trasporto di materiali e servizi di facchinaggio, piccole riparazioni e manutenzioni di beni, macchine e simili;

c) lavori di piccola manutenzione necessari all’espletamento del lavoro di riparazione dei locali e degli impianti, relativa piccola utensileria e materiali di ricambio;

d) spese per l’acquisto e per l’abbonamento a giornali e riviste, per l’acquisto di libri ed altri pro- dotti editoriali, anche su supporto non cartaceo, necessari per il funzionamento dei servizi;

e) spese per riproduzioni grafiche, riproduzioni di documenti e disegni, copie eliografiche, rilegature di volumi, fotografie;

f) carte e valori bollati, registrazione di contratti e altre spese contrattuali di natura obbligatoria, visure catastali, iscrizioni di carattere obbligatorio, diritti di segreteria;

g) piccole spese di rappresentanza,
h) spese per procedure esecutive e notifiche;

i) anticipazioni per spese di trasferta per missioni del Presidente e dei consiglieri, precedentemente autorizzate;

m) spese per le utenze telefoniche e consumo acqua qualora l’importo sia inferiore al valore di euro 500,00 e nel caso in cui, a seguito di documentato ritardo di arrivo della fattura del gestore, il pagamento ordinario non consenta di rispettare la data di scadenza, al fine di evitare il successivo addebito di interessi moratori;

n) acquisti di stampati, modulistica, cancelleria e materiali di consumo, ivi compreso i prodotti per la pulizia e l’igiene occorrenti per il funzionamento degli uffici non disponibili tra le scorte di magazzino;

o) canone di abbonamento alla radiotelevisione italiana;

p) reintegro del materiale presente nella dotazione obbligatoria della cassetta di pronto soccorso;

q) ogni altra spesa minuta ed urgente di carattere diverso da quelle sopra elencate necessaria per il funzionamento degli uffici e servizi della società, per la quale sia indispensabile il pagamento in contanti, purché nei limiti sopraindicati.

3. In ogni caso, non si potranno effettuare acquisti di beni e servizi, comprese le fattispecie sopraindicate, qualora siano attivabili le ordinarie procedure di acquisto e non ricorrano i motivi d’urgenza.

Art. 3 (Anticipazioni per missioni del presidente e consiglieri per fini istituzionali)

1. Per le missioni o trasferte, fuori dalla provincia, può essere disposto con autorizzazione del Presidente, l’erogazione di una anticipazione da parte del Cassiere pari al 100% della spesa presunta per viaggio per fini istituzionali

Nel caso di annullamento e/o rinvio a data da definirsi della missione, è fatto obbligo di restituire l’intera anticipazione ricevuta al Cassiere.

Art. 4 (Organizzazione e gestione del servizio di cassa interna)

1. La gestione del servizio di cassa interna è affidata al Cassiere formalmente incaricato con determinazione del Consiglio Direttivo, al quale, è affidata la gestione del servizio di cassa interna.

2. Il Cassiere è personalmente responsabile delle somme ricevute e della regolarità dei pagamenti effettuati. Alla fine di ciascun esercizio, entro due mesi dalla chiusura dello stesso, il Cassiere, in qualità di agente contabile, ha l’obbligo di redigere il rendiconto del fondo economale dell’anno finanziario di riferimento. Allo stesso obbligo è tenuto il Cassiere che, per qualsiasi ragione, cessasse dall’incarico nel corso dell’esercizio. In tal caso dovrà provvedervi tempestivamente, contestualmente al passaggio di consegne con il subentrante, ai sensi del successivo comma 3.

3. All’atto del passaggio delle funzioni, il Cassiere, che cessa dal servizio per qualunque causa, dovrà procedere alla consegna di atti, documenti e valori al subentrante, alla presenza del Presidente e due consiglieri dallo stesso indicati. Il verbale del passaggio delle funzioni dovrà essere sottoscritto oltre che dal Cassiere entrante e subentrante, anche dal Presidente e dai consiglieri.

4. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1, è, altresì, individuato il sostituto del Cassiere, il quale, in caso di sua assenza o impedimento, possono operare sul fondo di cassa, con i limiti e le modalità indicate nel presente regolamento.

5. Prima di ogni sostituzione, superiore ai 15 giorni lavorativi, il Cassiere deve redigere un verbale di consegna dal quale si evinca la situazione contabile del fondo cassa, da affidare al proprio sostituto. Allo stesso modo dovrà procedere il sostituto all’atto di riconsegna del fondo cassa al Cassiere. Sui verbali di consegna dovrà essere apposto il visto anche da parte del Presidente.

6. Il sostituto del Cassiere, quale agente contabile per il periodo di sostituzione, è direttamente responsabile delle somme ricevute e della regolarità dei pagamenti eseguiti. Per tale motivo è tenuto a redigere, per i periodi di sostituzione, il rendiconto di cui al comma 2.

Art. 5 (Anticipazioni di fondi a favore del Cassiere)

1. All’inizio di ogni esercizio al Cassiere viene attribuita, con determinazione del Consiglio Direttivo, un’anticipazione per la costituzione del fondo di cassa interna, per un importo che viene fissato in euro 3.000,00 (tremila/00) ovvero può essere definito, di anno in anno, in misura diversa. La spesa singola, non prevista in bilancio, non può superare la somma di euro 500.00 (cinquecento/00)

2. Il provvedimento di costituzione del fondo deve indicare le ragioni in base alle quali viene determinata la misura dell’anticipazione suddetta, che possono essere legate, anche, agli importi di spesa sostenuti nell’anno precedente.

3. Alla fine dell’esercizio il Cassiere camerale deve provvedere al riversamento presso l’Istituto cassiere dell’anticipazione residua a sua disposizione.

4. Durante l’esercizio il Cassiere camerale può chiedere, per esigenze particolari e a seguito di adeguata motivazione, il reintegro, parziale o totale del fondo di cassa interna. Tale reintegro viene disposto con le modalità di cui al comma che, di fatto, ne autorizza l’aumento dell’anticipazione iniziale.

Art. 6 (Procedure amministrativo-contabili e controlli sulla tenuta del fondo di cassa interna)

1. Per la gestione contabile del fondo di cassa interna, il Cassiere si avvale di strumenti informatici per la registrazione dell’anticipazione ricevuta, dei pagamenti eseguiti e dei reintegri richiesti e ricevuti.

2. Il Cassiere provvede, poi mensilmente, alla stampa delle distinte analitiche delle spese economali sostenute, corredate della documentazione giustificativa di ogni spesa, le sottoscrive e le sottopone alla verifica amministrativo-contabile semestralmente da parte del Consiglio Direttivo.

3. Alla fine di ogni esercizio, il Cassiere stampa il giornale, numerato progressivamente, delle spese economali e lo sottopone alla approvazione del Consiglio.

4. Il giornale, le ricevute e l’intera documentazione giustificativa della spesa sono conservati rispettivamente presso gli uffici della segreteria e costituiscono documentazione necessaria ai fini della redazione del consuntivo annuale.

Art. 7 (Modalità di assunzione delle spese economali)

1. La procedura di acquisto delle spese economali, di cui all’articolo 2 che superano il limite idi euro 500,00, deve essere preceduta da autorizzazione del Presidente e n. 2 consiglieri. Nello stesso atto, ove occorra, deve essere adeguatamente motivata l’urgenza a procedere all’acquisto in quanto il bene e/o il servizio richiesto può: • non essere disponibile in magazzino; • non essere presente sul mercato elettronico; • essere antieconomico procedere all’espletamento di una gara;

2. I pagamenti per le acquisizioni di beni e servizi che rientrano nella fattispecie dell’articolo 2 sono eseguiti prelevando dal fondo di cassa interna la corrispondente somma in contanti. Successivamente il Cassiere provvede alla registrazione del pagamento. La documentazione giustificativa della spesa può essere costituita da attestazioni di versamenti in conto corrente postale, fatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali. E’, altresì, possibile unire, quali atti idonei a comprovare univocamente la spesa, titoli di viaggio, copia fotostatica del documento sul quale vengono apposti valori bollati, le copie rilasciate per quietanza dai messi notificatori e/o ufficiali giudiziari e/o dall’incaricato delle Poste italiane spa e simili.

Art. 8 (Riscossione delle entrate)

  1. Il Cassiere camerale provvede, inoltre, alla ricezione degli incassi delle quote sociali. La ricezione viene eseguita mediante consegna della relativa ricevuta.
  2. Lequotesocialidebbonoessereriscosseentroilmesediapriledell’annoincorso.
  3. Chi fa richiesta di iscrizione nel secondo semestre, per l’anno in corso, paga la metà della quota sociale.
  4. Chifarichiestanegliultimitremesidell’annoiniziaapagarel’annosuccessivo.

5. Il prelievo dal conto corrente delle somme destinate alla cassa da parte del tesoriere deve essere autorizzato dal Presidente.

Art. 9 (Responsabilità)

Il Cassiere e i suoi sostituti, per i relativi periodi, rispondono della correttezza della gestione in relazione a quanto previsto dal presente regolamento, e dalle norme di contabilità pubblica. In particolare: il Cassiere camerale e i suoi sostituti sono tenuti a

verificare che: ✔ la spesa sostenuta rientri nelle tipologie ammesse dal presente regolamento e rispetti i limiti massimi ivi previsti, salvo eventuale deroghe, adeguatamente motivate per iscritto e autorizzate dal come indicato nell’art. 7 comma 1;

✔ sussista la necessaria autorizzazione; ✔ sia rispettato l’obbligo di documentazione; ✔ vi sia la necessaria disponibilità nel conto di bilancio: ✔ della legittimità della

spesa e della attinenza/compatibilità con i fini istituzionali della società; ✔ della compatibilità della spesa con i vincoli di legge e le disponibilità del budget assegnato; ✔ la completezza della documentazione e la regolarità delle scritture; ✔ la coerenza della gestione con quanto previsto dal regolamento.

Art. 10 (Gestione cassette interne)

Le cassette di raccolta dei contributi di gioco carte e biliardo presenti in sede, dovranno essere svuotate ad ogni fine mese e l’apertura delle stesse dovrà avvenire alla presenza del cassiere o in sua assenza dal presedente ed a rotazione da due consiglieri. L’apertura delle cassette potrà avvenire nel frattempo soltanto per cause di forza maggiore. Alla fine delle operazioni di svuotamento, dovrà essere apposto un sigillo sulla bocca della chiave a firma dei presenti che hanno partecipato alle operazioni. Il tutto sarà verbalizzato in un apposito registro appositamente istituito.

CAPITOLO VII Regolamento Collegio dei probiviri

1.-Composizione del Collegio

Il Collegio dei Probiviri (d’ora in poi indicato come “Collegio”) è composto da tre soci ordinari con anzianità associativa di almeno dieci anni consecutivi. I membri del collegio sono eletti dall’Assemblea dei soci avendo i requisiti richiesti, può candidarsi a probiviro, previa presentazione domanda 30 giorni prima delle elezioni.

Il socio elettore può dare fino a un massimo di tre preferenze.

L’appartenenza al Collegio è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio direttivo in carica.

Qualora nel Collegio si renda vacante un posto, questo viene occupato dal candidato che nella elezione è risultato primo fra i non eletti., in assenza di candidati non eletti si ricorrerà in assemblea ordinaria per la nomina del posto vacante. Il componente subentrato rimane in carica per il residuo del quadriennio.

2.-Durata in carica

Il Collegio rimane in carica per il quadriennio coincidente con quello del Consiglio direttivo. I componenti del Collegio non possono essere revocati.

3.-Cariche

Nel corso della prima riunione, il Collegio procede a nominare il Presidente e il Segretario scegliendoli fra i componenti del Collegio stesso.

4.-Compiti del Collegio
Il Collegio è tenuto a vigilare sul rispetto da parte dei soci delle finalità della Società.

5.-Adunanze del Collegio

Il Collegio si riunisce 30 gg dalla segnalazione della Presidenza della Società oppure dalla richiesta di uno dei membri del Collegio.

Le adunanze del Collegio sono valide soltanto se partecipano tutti i suoi componenti, se lo stesso componente è assente per 3 volte consecutivi decade dalla carica

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri. 6.-Verbali delle adunanze

Di ogni adunanza viene redatto un verbale, sottoposto all’approvazione del Collegio.

I verbali, firmati da Presidente e Segretario e debitamente numerati, vengono conservati a cura del Segretario in modo da tutelare la riservatezza dei dati riguardanti persone.

7.-Attività del Collegio

Il Collegio svolge la sua attività di propria iniziativa, allorché abbia notizia di situazioni che rientrano nella sua competenza e che ritenga meritevoli di osservazione, o su segnalazione da parte dei soci secondo le modalità del successivo art. 8. In ambo i casi vengono applicate le norme stabilite dall’art. 9.

8.-Segnalazioni da parte dei soci

I soci che ritengono di presentare una segnalazione al Collegio inviano al Presidente della Società una richiesta sottoscritta almeno da 10 soci. Il Presidente della Società provvede a trasmetterla al Presidente del Collegio, rispettando, ove del caso, gli obblighi di riservatezza previsti dalla legge. La segnalazione deve indicare il socio che, fra i richiedenti, funge da socio di riferimento; a questi il Collegio invierà ogni successiva comunicazione.

Il socio di riferimento può chiedere di essere udito personalmente. Il Collegio può convocare il socio di riferimento anche se questi non ha chiesto di essere udito.

9.-Comunicazione all’interessato

Il Collegio provvede tempestivamente a informare l’interessato o gli interessati. Questi possono chiedere di essere uditi personalmente o di presentare una memoria scritta.

10.-Poteri del Collegio
Nei confronti di soci che non abbiano rispettato le finalità della Società, il Collegio può:

-formulare raccomandazioni;
-irrogare una censura trasmessa all’interessato con comunicazione privata;

-invitare alle dimissioni nel caso in cui il comportamento del socio risulti gravemente incompatibile con le finalità della Società.

Nel caso in cui il socio non si dimetta, il collegio deferisce la decisione in merito alla decadenza all’Assemblea ordinaria.

11.-Termini per la decisione

Allorché viene esaminato un caso in seguito a segnalazione, il Collegio deve pronunciarsi entro 45gg dalla prima riunione utile del Collegio stesso. Il dispositivo viene trasmesso al Presidente della Società, che provvede a informare il Consiglio di Presidenza e gli interessati.

CAPITOLO VIII (Norme finali e di rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si osservano le disposizioni di legge sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e altra normativa direttamente applicabile.

Come da delibera di assemblea tutti regolamenti sopra riportati entreranno in vigore dal 19/12/2021 e resi pubblici attraverso la loro pubblicazione sul sito

internet della società, nella sezione “Amministrazione trasparente” – Disposizioni generali che verrà istituita.

REGOLAMENTO
Art. 1 Istituzione Borsa di Studio

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Castanea, visto l’art. 2 comma 2 lettera a dello Statuto Sociale “la Società si propone: di favorire lo sviluppo culturale, (borse di studi) per mezzo dei propri Organismi ed eventualmente in collaborazione con altre Associazioni” nel riconoscere che l’impegno nello studio assume un profondo significato sociale e culturale, delibera di istituire annualmente delle Borse di Studio al fine di stimolare ed incentivare i giovani nella prosecuzione del percorso formativo.

La borsa di studio è riservata ai soci e ai figli dei soci che ogni anno abbiano concluso il ciclo di studi per ottenere:

1) Licenza scuola primaria;
2) Licenza scuola secondaria di I grado;
3) Il diploma della scuola secondaria di secondo grado; 4) La laurea triennale;
5) La laura quinquennale/magistrale;

Il presente Regolamento, approvato dall’assemblea nel corso della riunione del 13 ottobre 2019, stabilisce i criteri generali e le modalità di assegnazione della borsa di studio.

Art. 2 Entita’ – Stanziamento annuale

Le Borse di Studio, saranno del valore complessivo massimo di euro 1980,00 (millenovecento tanta/00), a seguito di apposito fondo istituito nel bilancio sociale, e saranno così ripartite:

– N.3 Borse di Studio di euro 70.00 cadauna per la licenza della scuola primaria;
– N.3 Borse di Studio di euro 100.00 cadauna per la licenza della scuola secondaria

di primo grado;
– N.3 Borse di Studio di euro 120.00 cadauna per il diploma della scuola secondaria

di secondo grado;
– N.3 Borse di Studio di euro 170.00 cadauna per la laurea triennale;
– N.3 Borse di Studio di euro 200.00 cadauna per la laurea quinquennale;

ART. 3 Bando di concorso

Il bando per l’assegnazione delle Borse previste nel presente regolamento è deliberato, con atto del Consiglio Direttivo entro il 30 settembre di ogni anno.

Verrà data massima pubblicità al bando in cui saranno chiaramente indicate le condizioni e le norme del concorso stesso indicando, in particolare, la scadenza per la presentazione delle domande.

ART. 4 Condizioni di ammissione al bando

Possono partecipare al bando/concorso, gli studenti regolarmente iscritti all’Università o frequentanti le scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado statali e/o equiparate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. Pertanto, sono esclusi corsi serali, domenicali, per corrispondenza, nonché corsi di recupero.

È necessario che i candidati, abbiano superato l’esame conclusivo con la seguente votazione:

1) Licenza scuola primaria – votazione finale 9/10;
2) Licenza scuola secondaria di I grado – votazione finale 8/10;
3) Il diploma della scuola secondaria di secondo grado – votazione 85/100; 4) La laurea triennale;
5) La laura quinquennale/magistrale;

ART. 5 Criteri di valutazione

Nel formulare la graduatoria si terrà in considerazione la media più alta delle votazioni come riportate all’art.4 per determinare i primi tre premi posti per ogni categoria.

A parità di punteggio tra tutti i beneficiari e/o due di essi si procederà alla divisione in parti uguali della somma prevista nella specifica categoria.

La graduatoria ed i nominativi dei beneficiari saranno noti mediante avviso affisso per 15 gg negli spazi delle Comunicazioni.

Nel caso in cui in una delle categorie non venissero assegnate le borse di studio le eventuali somme rimanenti saranno destinate al fondo previsto in bilancio per l’anno successivo.

ART. 7 Assegnazione delle borse di studio

Apposita Commissione procederà ad una valutazione preliminare delle richieste pervenute, per accertare l’ammissibilità. Verranno escluse “a priori” le domande che non

posseggono i requisiti di merito indicati nell’apposito bando. Contestualmente verrà redatto un elenco dei partecipanti idonei, riportando accanto agli stessi la valutazione del merito scolastico in base al quale stilerà la graduatoria. La commissione, accertata la regolarità formale dell’operato, con proprio atto trasmetterà la graduatoria al Consiglio Direttivo, il quale assegnerà con delibera le Borse di Studio.

La commissione sarà nominata annualmente dal consiglio direttivo e sarà composta di n. cinque membri, di cui:

N.2 Componenti del Consiglio Direttivo e n. 3 dallo stesso indicati.
La decisione della commissione verrà assunta entro il mese di novembre di ogni anno.

Le Borse di Studio verranno assegnate con una cerimonia durante il periodo novembre/dicembre.

ART. 8 Ricorsi

I concorrenti nei 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria possono prendere visione della documentazione attinente alla propria istanza e presentare al Consiglio Direttivo, sempre nell’arco degli stessi 15 giorni, un ricorso motivato al fine di un riesame dell’istanza. Il ricorso deve fondarsi solo sulla regolarità della documentazione presentata.

ART. 9 Modalità delle domande

La domanda di partecipazione al bando deve essere redatta dal socio/a secondo il modello allegato e dovrà pervenire al Consiglio anche attraverso l’invio per posta elettronica all’indirizzo pec: societaoperaiacastanea@legalmail.it
mail: info@societaoperaiacastanea.it (entro il 15 novembre di ogni anno):