Statuto
La Società Operaia Agricola di M.S. di di Castanea è nata nel 1895. Si è costituita e sviluppata per supplire alla carenza di ogni forma di stato sociale ed aiutare i lavoratori che si trovassero nell’impossibilità economica di trasferire ad altri il rischio... Leggi tutto...
Storia
Castanea è uno dei casali più grandi e importanti del comune di Messina. Il suo nome deriva presumibilmente dalla presenza del castagno e dal suo diffuso sfruttamento. Gli storici ne fanno risalire la nascita al IX secolo D.C.. Altra ipotesi ne fa risalire la nascita in... Leggi tutto...
Statuto Sociale
Approvato in data 21 giugno 2003 con delibera assembleare, atto redatto dal notaio Silvestro Magno n. 1877 Rep. N. 4140 Rac. Registrato a Messina il 10 luglio 2003 al n. 3713 S.L.
PREMESSA
La Società Operaia Agricola di M.S. di di Castanea è nata nel 1895. Si è costituita e sviluppata per supplire alla carenza di ogni forma di stato sociale ed aiutare i lavoratori che si trovassero nell’impossibilità economica di trasferire ad altri il rischio di eventi dannosi, secondo il principio della ripartizione del danno, elargendo forme di mutualità ai Soci iscritti. Con l’avvento del periodo della seconda guerra mondiale la Società fu, come tutte le altre Società Operaie di Mutuo Soccorso, sciolta in quanto ritenuta sovversiva. E’ stata ricostituita nel 1950, epoca cui risale il precedente Statuto, ma nel frattempo la società cambiava velocemente e radicalmente, passando da un’economia agricola ed operaia ad una economia industriale e di servizi con classi impiegatizie e di professionisti. Anche il welfare si avviava al cambiamento: i lavoratori subordinati ottennero maggior tutela sia in campo sanitario(diritto alla mutua) sia in campo previdenziale(pensione di anzianità e di fine rapporto lavorativo). Tale cambiamento ha fatto venir meno i presupposti originari dell’operare nella mutualità. Sono rimasti, a mio avviso sempre più attuali, i principi della fratellanza e della solidarietà proclamati al suo nascere, ed è su tali principi che oggi bisogna improntare le nuove attività da svolgere nel nostro Sodalizio. Attività finalizzate all’affermazione dei valori della cultura e della solidarietà ed articolate nell’ambito del sociale e ricreativo. Occorre una rinnovata strategia mutualistica che tenga il passo con le continue modifiche della società in cui viviamo. Questo Statuto è un primo passo sulla strada del rinnovamento, strumento necessario e flessibile per gestire i fatti e la vita del sodalizio. Il successo nel rendere sempre più ricca di contenuti la nostra Società Operaia, verrà se la volontà sei soci e l’impegno di chi oggi e in futuro governerà il Sodalizio sapranno essere un tutt’uno. Il presidente |
TITOLO I - COSTITUZIONE, SCOPI, SEDE DELLA SOCIETA’
Art. 1Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio alla normativa vigente in materia è costituita in Castanea la “SOCIETA’ OPERAIA AGRICOLA DI MUTUO SOCCORSO DI CASTANEA”, avente per simbolo “DUE MANI CHE SI STRINGONO”. Essa è l’edizione più aggiornata di quella costituitasi nell’anno 1895 e ricostituitasi il 19 febbraio 1950, con atto notarile, in Notaio Rosario Picciotto, Rep. N. 4810. Art. 2La Società è centro permanente di vita associativa a carattere volontario, democratico e non commerciale, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa è apolitica e non ha alcun fine di lucro ed opera per fini solidaristici e ricreativi per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi. La Società si propone:
Art. 3La Sede legale della Società è a MESSINA - Villaggio CASTANEA DELLE FURIE, PIAZZA SS. ROSARIO N° 10. |
TITOLO II - NORME DI AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 4Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci della Società le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che s’impegnano a realizzarli. Le Società e gli Enti non hanno diritto al voto. Le persone fisiche, che ne facciano domanda, che abbiano compiuto il 18° (diciottesimo) anno d’età e non abbiano subito condanne che a giudizio del Consiglio non ledano il prestigio della Società, possono acquisire la qualità di Socio. Art. 5Nella domanda d’ammissione alla Società, su apposito modulo fornito dalla Segreteria Sociale, il richiedente dovrà fornire le indicazioni necessarie atte a stabilirne l’identità, indicare la residenza e l’attività professionale, nonché a badare a versare la quota d’iscrizione vigente al momento della richiesta. La domanda sarà esposta all’Albo Sociale per 8 (otto) giorni. Nelle more è consentita la frequenza nella Sede Sociale e la fruizione dei servizi. Trascorso tale periodo, senza che siano emerse contestazioni, la domanda passerà all’approvazione del Consiglio, il quale deciderà alla prima riunione utile. Se la domanda fosse respinta, l’aspirante Socio potrebbe rivolgere l’istanza di iscrizione all’Assemblea, nella prima riunione utile. Art. 6La domanda d’ammissione del Socio costituisce accettazione di tutte le disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle altre deliberazioni degli Organi Sociali. Art.7La Società ha 3 (tre) categorie di Soci: ONORARI, BENEMERITI, EFFETTIVI. Soci ONORARI possono essere nominati i personaggi illustri che per nobili fatti e meriti singoli, hanno reso alla Nazione, al Villaggio e/o ai loro abitanti, in qualsiasi settore di attività, un gran servigio di pubblica utilità. Sono nominati dall’Assemblea dei Soci per proposta del Presidente, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Le votazioni avverranno a scrutinio palese e dovranno riportare la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti presenti. Soci BENEMERITI possono essere nominati coloro che moralmente e/o materialmente abbiano contribuito in modo rilevante al beneficio del Sodalizio. Sono nominati dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti presenti. Soci EFFETTIVI possono essere tutti quelli che, compiuto il 18° (diciottesimo) anno d’età, facciano domanda d’appartenenza alla Società. Sono nominati dal Consiglio Direttivo. |
TITOLO IV - SANZIONI
Art. 13In caso di infrazioni alle norme statutarie, ai Regolamenti o alle altre deliberazioni degli Organi Sociali, il Consiglio Direttivo adotterà i seguenti provvedimenti disciplinari: AMMONIZIONE – DIFFIDA – SOSPENSIONE – RADIAZIONE Art. 14L’Ammonizione, comminata per lievissime mancanze, comporta un richiamo orale o per iscritto da parte del Presidente e, in ogni caso, non dovrà mai essere riportato nel registro dei Soci. Art. 15La Diffida sarà comminata per lievi mancanze e sebbene sarà iscritta sul curriculum personale non comporterà ulteriori conseguenze al diffidato. Ad ogni Socio non possono essere comminate più di 2 (due) diffide. Art. 16La Sospensione è inflitta per gravi mancanze od alla terza diffida, non pregiudica l’anzianità ed implica la decadenza da ogni diritto, l’ingresso alla Sede e la partecipazione a qualsiasi attività sociale, pur permanendo l’obbligo di corrispondere i pagamenti della quota associativa ordinaria e straordinaria per il periodo in questione. La sospensione inflitta dovrà essere compresa tra un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 30 (trenta) giorni.
Art. 17La Radiazione è la massima pena che potrà essere inflitta ad un Socio. Essa comporta la perdita immediata di ogni diritto e la cancellazione dai registri sociali. Il Socio escluso potrà essere riammesso quando siano cessate le cause che determinarono la radiazione o quando siano intervenuti atti di riparazione o di riabilitazione, perdendo, però, in ogni caso, l’anzianità d’iscrizione precedente al provvedimento disciplinare. Spetta al Consiglio Direttivo la facoltà di riammettere il Socio. Art. 18Il Presidente della Società, venuto a conoscenza di una mancanza da parte di un Socio, convoca, entro 7 (sette) giorni, il Consiglio Direttivo con specifico Ordine del Giorno. Il Consiglio Direttivo, sentita la relazione del Presidente, fissa ulteriore riunione per verificare l’eventuale responsabilità del Socio. Di detta ultima riunione dovrà essere data comunicazione al Socio inquisito ed a eventuali testimoni, almeno 5 (cinque) giorni prima, specificandone la data, l’ora, il luogo e l’argomento da discutere, tramite lettera raccomandata a mano o con R.R. postale. Nella suddetta riunione il Socio sarà invitato ad esporre le proprie giustificazioni. Art. 19Il Consiglio Direttivo dopo che avrà deciso il provvedimento disciplinare da adottare nei confronti del Socio inquisito, ne dovrà dare comunicazione all’interessato entro 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata a mano o con R.R. postale. Il Socio, venuto a conoscenza del provvedimento, può, in prima istanza, ricorrere per iscritto, entro l’ottavo (8°) giorno dalla notifica del provvedimento, allo stesso Consiglio Direttivo, motivando il proprio ricorso con nuove e supplementari argomentazioni. Il Socio, nel caso in cui il Consiglio Direttivo, rispondendo entro 7 (sette) giorni, dovesse rigettare il ricorso, può ricorrere per iscritto, in ultima istanza, entro 8 (otto) giorni dalla notifica della decisione, al Collegio Arbitrale, il quale entro 60 (sessanta) giorni deciderà definitivamente. Art. 20Saranno radiati dalla Società i Soci che:
Art. 21L’esclusione di un Consigliere è devoluta al Consiglio Direttivo che dovrà decidere con la maggioranza speciale dei 2/3 (due terzi) del suo plenum. Per eventuali ricorsi valgono gli artt.18 e 19 del presente Statuto. Art. 22Gli esclusi a qualsiasi titolo o chi, per qualunque motivo, cessi di far parte della Società, non ha diritto a nessun rimborso dei contributi versati, né a qualsiasi quota dei fondi sociali, né ad altro indennizzo. |
TITOLO V - ORGANI SOCIALI - parte 1°
Art. 23Gli Organi della Società sono:
Art. 24Tutte le Cariche Sociali di cui all’art. 23 ai punti 1), 2) e 3) non sono retribuite. ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 25L’Assemblea è il massimo organo della Società, vi partecipano tutti i Soci con diritto di voto. L’Assemblea delibera su tutte le materie non espressamente di competenza del Consiglio Direttivo. L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, da affiggersi all’Albo Sociale almeno 15 (quindici) giorni prima dell’adunanza, contenente l’Ordine del Giorno, il luogo (nella Sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. I Soci non possono farsi rappresentare. Art. 26L’Assemblea è convocata in seduta Ordinaria entro i primi 4 (quattro) mesi dell’anno, per deliberare su ogni e qualsiasi argomento attinente l’organizzazione e l’indirizzo della Società, e per l’approvazione del Bilancio Consuntivo dell’anno precedente e del Bilancio Preventivo dell’anno in corso. Una seconda riunione d’Assemblea Ordinaria deve essere convocata entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del 1° (primo) semestre d’ogni anno. Entrambi le riunioni saranno correlate da una relazione semestrale del Presidente. Le deliberazioni dell’Assemblea devono essere prese esclusivamente sugli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno della convocazione. Un gruppo di almeno 40 (quaranta) Soci può chiedere, presentando regolare istanza al Presidente, l’inserimento di argomenti di discussione nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea. Il Presidente, d’accordo con il Consiglio, deciderà sull’accoglimento della richiesta. Art. 27Qualora lo richiedano almeno 5 (cinque) membri del Consiglio Direttivo o almeno ¼ (25%) dei Soci iscritti, che devono necessariamente presenziare l’Assemblea, è convocata l’Assemblea della Società in seduta Straordinaria. La richiesta, motivata, deve essere presentata per iscritto ed indirizzata al Presidente, che, sentito il Consiglio Direttivo, entro 15 (quindici) giorni dovrà rispondere alla richiesta, stabilendo, se è il caso, la data di convocazione dell’Assemblea. L’ Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione, con almeno il 25% (venticinque per cento) dei Soci iscritti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti a scrutinio palese. Art. 28L’Assemblea dei Soci, di norma è considerata Straordinaria, quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto e sullo scioglimento della Società, nominandone i liquidatori. Art. 29L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Società ed avrà l’assistenza del Segretario. Il Presidente nomina 3 (tre) scrutatori, anche fra i Consiglieri, constata la validità dell’Assemblea, dirige la discussione, pone ai voti i punti all’Ordine del Giorno, controlla con gli scrutatori le votazioni e ne comunica l’esito ai presenti, dichiara aperti, sospende, rinvia e chiude i lavori dell’Assemblea. Art. 30In prima convocazione l’Assemblea dei Soci, sia Ordinaria sia Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei Soci aventi diritto. Nel caso in cui la prima riunione vada deserta, l’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, deve riunirsi in seconda convocazione, indetta con lo stesso avviso della prima, e deve tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo. In seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, quella Straordinaria è regolarmente costituita con almeno la presenza del 25% (venticinque per cento) dei Soci iscritti. Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci in regola con i pagamenti secondo il principio del voto singolo. Le delibere sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno, salvo che per lo scioglimento della Società per cui occorrerà il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei Soci. Art. 31Ad ogni Assemblea dei Soci sarà redatto un verbale, che sarà trascritto, entro 30 (trenta) giorni dall’effettuazione della Riunione, nell’apposito registro e sarà a disposizione dei Soci per eventuali osservazioni, da presentarsi entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione dello stesso. |
TITOLO V - ORGANI SOCIALI - parte 2°
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 32Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Assemblea, ne attua i programmi e le direttive ed ha il controllo della gestione amministrativa – contabile della Società e ne risponde, ovviamente, all’Assemblea. Art. 33Il Consiglio Direttivo della Società è composto da 8 (otto) membri, di cui 6 (sei) eletti dall’Assemblea dei Soci e 2 (due) indicati dal Presidente. La scelta dei 2 (due) Consiglieri da parte del Presidente deve essere effettuata, prima dello svolgimento delle elezioni, tra i Soci che ne abbiano i requisiti e gli stessi possono essere sostituiti in qualsiasi momento con comunicazione del Presidente stesso. Art. 34I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. L’insediamento del Consiglio avverrà entro 20 (venti) giorni dalla sua elezione. Nel caso di dimissioni, revoca o decesso di uno o più Consiglieri, il Consiglio sarà integrato dai Soci che seguono nella graduatoria della votazione effettuata dall’Assemblea. In caso di parità di voti sarà nominato il Socio con maggiore anzianità d’iscrizione. Nel caso di una ulteriore parità verrà nominato il Socio più anziano d’età. Se più di 4 (quattro) Consiglieri rassegnano le dimissioni contemporaneamente, l’Assemblea sarà convocata dal Presidente per indire nuove elezioni del Consiglio, che durerà in carica sino alla scadenza del mandato del Presidente. Nel caso in cui manchino meno di 12 (dodici) mesi alla scadenza del mandato Presidenziale, saranno indette nuove elezioni sia per il rinnovo del Consiglio Direttivo che per la nomina del Presidente. Art. 35Il Consiglio nella sua prima riunione nomina fra i suoi componenti il Vice Presidente della Società, nomina, inoltre, i 3 (tre) membri che, congiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente, costituiscono l’Ufficio di Presidenza e cioè: Censore, Cassiere e Segretario. Assegna, altresì, le altre cariche previste per il funzionamento del Sodalizio: Vice Segretario, Direttore Gestione Interna, Direttore Gestione Esterna, Direttore Animazione Sociale. Art. 36Attribuzione dei singoli Consiglieri:
Art. 37Il Consiglio Direttivo sarà convocato ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno, oppure per richiesta di almeno 4 (quattro) Consiglieri ed in ogni modo almeno 8 (otto) volte l’anno. L’avviso di convocazione, emesso dal Presidente, deve contenere gli oggetti posti all’Ordine del Giorno e deve essere portato a conoscenza, salvo che per motivi urgenti, almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data fissata, tramite affissione alla bacheca sociale. Art. 38Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, ha prevalenza quello del Presidente. Art. 39Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto, approvato e sottoscritto un verbale che dovrà essere trascritto nell’apposito registro entro 30 (trenta) giorni dalla sua stesura. Art. 40Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a 3 (tre) sedute consecutive, sarà dichiarato decaduto e sostituito ai sensi dell’art. 34 di questo Statuto. Art. 41Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà deliberative che non sono espressamente riservate all’Assemblea dei Soci. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, pertanto, spetta ad esso:
Art. 42Per dare la sfiducia al Consiglio direttivo è necessario che sia convocata l’Assemblea a seguito di una petizione firmata da non meno dei 2/3 (due terzi) dei Soci effettivi in regola con i pagamenti, nella quale sia chiaramente specificata la motivazione della sfiducia. Perché l’Assemblea sia valida è necessaria la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci (firmatari) e perché la sfiducia sia accordata è necessaria la maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto. |
TITOLO V - ORGANI SOCIALI - parte 3°
PRESIDENTEArt. 43Il Presidente è la massima carica della Società ed ha la rappresentanza legale della stessa nei confronti di terzi ed in giudizio. Nei casi d’urgenza può esercitare i poteri del Consiglio al quale, alla prima riunione, da convocare entro 7 (sette) giorni, dovrà sottoporre il provvedimento per la ratifica. Oltre alle attribuzioni predette è anche di sua competenza:
Art. 44Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni così come il Consiglio e può essere rieletto a fine mandato. Art. 45Il Presidente uscente per fine mandato resta in carica assieme all’Ufficio di Presidenza per l’ordinaria amministrazione, fino al passaggio delle consegne al Presidente subentrante che dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data delle elezioni. Art. 46Nel caso di dimissioni del Presidente o che sia stata approvata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, il Vice Presidente dovrà entro 60 (sessanta) giorni indire l’elezione del nuovo Presidente, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto.
Art. 47Per dare il voto di sfiducia al Presidente è necessario che:
COLLEGIO ARBITRALEArt. 48Qualsiasi controversia possa insorgere tra la Società ed i Soci e loro eredi, relativa all’interpretazione e/o esecuzione degli articoli dello Statuto Sociale e di eventuali Regolamenti Interni, potrà essere risolta con l’ausilio del Collegio Arbitrale. Il Collegio giudicante è costituito da 3 (tre) membri, uno scelto dal Socio, uno scelto dalla Società ed il terzo, che presiederà il Collegio, scelto di comune accordo o in mancanza sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Messina ad istanza della parte più diligente. Il Presidente del Tribunale di Messina provvederà inoltre alla nomina dell’arbitro della parte che non vi abbia provveduto entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta dell’altra. Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole composizione senza formalità di procedura ed entro 60 (sessanta) giorni dalla sua composizione. Gli Arbitri decidono, inoltre, ove non trattasi di questioni riservate alla competenza della Autorità Giudiziaria Ordinaria, su eventuale controversia fra Soci o tra i Soci e la Società, nonché sui ricorsi avversi le decisioni degli Organi Societari a cui il presente Statuto consente di ricorrere. Se vi è accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad un unico Arbitro che giudicherà come amichevole compositore equamente e senza formalità di procedura. Per qualsiasi controversia, che per legge non potrà essere decisa dal Collegio Arbitrale, il Foro competente è quello di Messina. |
TITOLO VI - REFERENDUM
Art. 49Avversa qualsiasi deliberazione dell’Assemblea che, direttamente o indirettamente, implichi modifiche o nuove interpretazioni degli scopi sociali, almeno il 40% (quaranta per cento) dei Soci aventi diritto di voto potrà chiedere – entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell’Assemblea – che la questione relativa sia sottoposta al voto dei Soci a mezzo Referendum. Art. 50Chiesto e deliberato il ricorso al Referendum, spetterà al Consiglio Direttivo, unitamente a 3 (tre) rappresentanti dei richiedenti, formulare i quesiti da sottoporre ai Soci e stabilire le norme inerenti allo svolgimento del Referendum stesso. Art. 51Il Referendum è valido a condizione che alla votazione partecipi almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto e la proposta raccolga il voto favorevole di almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei Soci votanti. Art. 52Non si potrà ripetere il Referendum sul medesimo oggetto se non dopo che siano trascorsi 5 (cinque) anni dal precedente. |
TITOLO VII - ELEZIONI DEL PRESIDENTE
Art. 53Può essere eletto Presidente:
Art. 54Le elezioni si terranno ogni 4 (quattro) anni entro 20 (venti) giorni dalla naturale scadenza del mandato. La data delle elezioni sarà fissata dall’Ufficio di Presidenza 60 (sessanta) giorni primi dello svolgimento della competizione elettorale. L’Ufficio di Presidenza comunicherà ai Soci i nomi dei candidati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni e provvederà alla preparazione delle schede elettorali che saranno di tipo unico e di identico colore e si potrà dare una sola preferenza. Art. 55Il Presidente sarà eletto dai Soci in una unica tornata, con votazione segreta. Sarà eletto il candidato che riporterà il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti tra i candidati, si procederà al ballottaggio che si terrà a distanza di 7 (sette) giorni e sarà eletto chi riporterà il maggior numero di preferenze.
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 56Sono eleggibili a Consiglieri, i Soci Effettivi:
Art. 57Le elezioni devono effettuarsi ogni 4 (quattro) anni insieme a quella del Presidente e ne sarà data comunicazione ai Soci, da parte dell’Ufficio di Presidenza, almeno 60 (sessanta) giorni prima dello svolgimento della competizione elettorale. Saranno comunicati ai Soci, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per le elezioni, i nominativi dei candidati, e tale elenco sarà inserito nella stessa scheda elettorale del Presidente e si potranno dare un massimo di 6 (sei) preferenze. Le elezioni si effettuano con il sistema maggioritario, saranno nominati Consiglieri i primi 6 (sei) Soci che avranno riportato il maggior numero di voti validi. A parità di voti verrà nominato Consigliere il più anziano d’iscrizione. Art. 58Se durante il mandato elettorale viene a mancare, per sfiducia, dimissioni o altro motivo, uno degli Organi eleggibili della Società, Presidente o Consiglio Direttivo, si provvederà ad indire nuove elezioni per la nomina di entrambi gli Organi. SEGGIO ELETTORALE
Art. 59Il Seggio Elettorale è nominato dal Presidente della Società almeno 15 (quindici) giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle elezioni. E’ composto da un Presidente, da un Vice Presidente, da un Segretario e da due Scrutatori. Eventuali controversie di natura elettorale, non previste dal presente Statuto, sono devolute all’insindacabile giudizio dei Membri del Seggio Elettorale. Art. 60I documenti ed il materiale inerente alle elezioni, saranno consegnati dal Segretario Sociale al Presidente del Seggio Elettorale prima dell’apertura dello stesso. Alla fine dei lavori elettorali, tutti i documenti saranno sigillati dai Membri del Seggio e consegnati al Segretario Sociale, che provvederà alla loro archiviazione. Art. 61Il Presidente del Seggio, a scrutinio ultimato, compilerà il verbale, da inserire nel libro dei verbali sociali, e 2 (due) copie conformi dello stesso da affiggere all’Albo, che recheranno i nominativi ed il numero dei voti riportati da ogni candidato e la firma di tutti i Componenti del Seggio.
Art. 62I documenti elettorali possono essere controllati solo nel caso di contestazioni, alla presenza dei Membri del Seggio e dell’Ufficio di Presidenza, su richiesta motivata scritta e firmata da almeno 40 (quaranta) Soci e presentata non oltre il terzo giorno successivo alle Elezioni. Art. 63La comunicazione agli eletti deve essere fatta dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza, se non ci sono contestazioni, entro 7 (sette) giorni dalla data di svolgimento delle Elezioni. |
TITOLO VIII - PATRIMONIO SOCIALE
Art. 64Il Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e/o liberalità che dovessero pervenire alla Società per il miglior conseguimento egli scopi sociali, e dagli avanzi di gestione. Costituiscono, inoltre, Patrimonio della Società tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E’ fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione e/o la distribuzione non sia imposta dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore di attività statutariamente previste. Una parte del Patrimonio, stabilita dal Consiglio Direttivo, resterà nella Cassa della Società per far fronte alle spese di amministrazione, l’altra sarà impiegata a cura del Consiglio Direttivo in uno dei seguenti modi:
Art. 65Le quote sociali, da versarsi in un’unica soluzione entro il 30 Aprile di ogni anno, sono fissate dal Consiglio Direttivo della Società e devono essere ratificate dell’Assemblea dei Soci nella Prima riunione utile. Nel caso di mancata ratifica saranno ripristinate le quote vigenti in precedenza. L’aumento annuale delle quote sociali attualmente vigenti, ove sia effettuato nei limiti della percentuale di svalutazione avutasi l’anno precedente in Italia e definita dall’ISTAT, non necessiterà della ratifica dell’Assemblea. Art. 66L’esercizio sociale va dal 1° (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il Bilancio Consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci. Il Bilancio Consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio. La bozza di Bilancio, deve essere tenuta presso la Sede della Società a disposizione dei Soci che volessero consultarla e/o ne volessero chiedere copia nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea e nei 15 (quindici) giorni dopo. |
TITOLO IX - BANDIERA SOCIALE
Art. 67La Bandiera della Società seguirà il feretro di tutti i Soci. La Bandiera non potrà uscire in altri casi dalla Sede Sociale se non su apposita deliberazione del Consiglio Direttivo. |
TITOLO X - SOLENNITA’ RELIGIOSE
Art. 68La Società commemorerà ogni anno i propri defunti. I Soci saranno informati delle relative funzioni ed iniziative mediante avviso nella bacheca sociale. |
TITOLO XI - MODIFICHE STATUTARIE
Art. 69Le modifiche allo Statuto Sociale dovranno essere approvate tramite Assemblea Straordinaria. |
TITOLO XII - SCIOGLIMENTO
Art. 70Nel caso di scioglimento della Società, deliberato dall’Assemblea dei Soci riunita in seduta Straordinaria con la presenza ed il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei Soci regolarmente iscritti, il patrimonio sociale sarà devoluto, previo pagamento di tutte le incombenze, ad Enti che perseguono scopi solidaristici e finalità di interessi generali e comunque in conformità alla legge vigente. In caso di scioglimento della Società saranno nominati dall’Assemblea dei Soci 3 (tre) liquidatori, scelti anche tra i non Soci. Dell’eventuale scioglimento della Società dovrà essere comunicata a tutti i Soci con lettera raccomandata R.R. |
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 71Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto e nei Regolamenti interni, valgono, poiché applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti. Art. 72Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società possono essere disciplinati da uno o più Regolamenti interni, redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea dei Soci. |
TITOLO XIV - NORMA TRANSITORIA
Art. 73Il presente Statuto entrerà in vigore dal 2003 e saranno abrogati tutti gli Statuti precedentemente elaborati ed approvati, nonché ogni Regolamento interno che contenga disposizioni contrarie. Le norme per l’elezione degli Organi Sociali, entreranno in vigore alla data di scadenza naturale di quelli attualmente in carica. |